Sentenza 33/1985 (ECLI:IT:COST:1985:33)
Massima numero 10714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  05/02/1985;  Decisione del  05/02/1985
Deposito del 06/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10713


Titolo
SENT. 33/85 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA E CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - NECESSITA' DELLA DISDETTA SOLO PER I PRIMI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 della stessa legge ed il secondo di essi, per i contratti non soggetti a proroga, richiama espressamente l'art. 3 citato, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta ne' alcun cenno sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. - S. nn. 127/1983; 281/1984; O. nn. 164/1984; 196/1984; 277/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte