Sentenza 281/2020 (ECLI:IT:COST:2020:281)
Massima numero 42938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  01/12/2020;  Decisione del  01/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42934  42935  42936  42937  42939  42940  42941  42942  42943  42944  42945  42946  42947  42948


Titolo
Straniero - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Abrogazione delle norme regionali in materia di accesso all'abitazione per le persone straniere - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della condizione giuridica dello straniero e dell'immigrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., dell'art. 45, comma 1, lett. b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che abroga l'art. 17 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2015, in materia di accesso all'abitazione per le persone straniere. Le disposizioni regionali impugnate possono essere ascritte alla potestà legislativa regionale in materia di politiche abitative, senza pregiudicare l'attuazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica previste dal d.lgs. n. 286 del 1998. Anche in seguito all'abrogazione dell'indicato art. 17, infatti, possono rinvenirsi ulteriori disposizioni della medesima legge regionale idonee a regolare la materia della prima accoglienza e dell'inserimento abitativo delle persone straniere immigrate, quali quelle contenute negli artt. 3, 7, 15 e 16. Pertanto, la censurata abrogazione produce essenzialmente l'effetto di non vincolare più il programma annuale a specifici contenuti, ma non fa venir meno l'obbligo di prevedere comunque gli interventi necessari all'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione statale, in particolare quelli indicati dall'art. 40 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Le competenze esclusive statali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., in materia di condizione giuridica dello straniero e di immigrazione, lasciano impregiudicata la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, concernenti ambiti diversi dalla regolamentazione dei flussi migratori o dei titoli di soggiorno. In particolare, gli interventi relativi agli alloggi per gli stranieri ricadono nell'ambito di competenze residuali delle Regioni in materia di assistenza sociale, entro cui deve essere garantito il diritto fondamentale all'abitazione. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010 e n. 300 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/07/2019  n. 9  art. 45  co. 1

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/12/2015  n. 31  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte