Sentenza 34/1985 (ECLI:IT:COST:1985:34)
Massima numero 10718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
06/02/1985; Decisione del
06/02/1985
Deposito del 07/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/85 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI CONTINGENZA E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 34/85 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI CONTINGENZA E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli strumenti di indicizzazione delle retribuzioni, quale il sistema di scatti della indennita' di contingenza e della indennita' integrativa speciale risultante dall'accordo fra Governo e parti sindacali del 22 gennaio 1983, non sono costituzionalizzati ne' valgono ad integrare il primo comma dell'art. 36 Cost., ai fini dei giudizi sulla legittimita' costituzionale delle norme di legge. Essi, inoltre, non costituiscono l'unico mezzo atto a soddisfare le esigenze indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma, bensi' uno tra i vari strumenti possibili, il cui funzionamento puo' essere desensibilizzato o rallentato senza per questo violare la Costituzione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 3 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70 e dell'articolo unico, ultimo comma della legge 12 giugno 1984 n. 219, in base ai quali per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984). - S. nn. 43/1980, 277/1984; n. 156/1971; 141/1980.
Gli strumenti di indicizzazione delle retribuzioni, quale il sistema di scatti della indennita' di contingenza e della indennita' integrativa speciale risultante dall'accordo fra Governo e parti sindacali del 22 gennaio 1983, non sono costituzionalizzati ne' valgono ad integrare il primo comma dell'art. 36 Cost., ai fini dei giudizi sulla legittimita' costituzionale delle norme di legge. Essi, inoltre, non costituiscono l'unico mezzo atto a soddisfare le esigenze indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma, bensi' uno tra i vari strumenti possibili, il cui funzionamento puo' essere desensibilizzato o rallentato senza per questo violare la Costituzione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 3 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70 e dell'articolo unico, ultimo comma della legge 12 giugno 1984 n. 219, in base ai quali per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984). - S. nn. 43/1980, 277/1984; n. 156/1971; 141/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte