Sentenza 34/1985 (ECLI:IT:COST:1985:34)
Massima numero 10719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
06/02/1985; Decisione del
06/02/1985
Deposito del 07/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/85 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI CONTINGENZA E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 34/85 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI CONTINGENZA E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La condizione dei lavoratori dipendenti non e' comparabile con quella dei percettori di altri redditi, con riguardo ai meccanismi di indicizzazione delle retribuzioni ed alle modifiche ad essi apportate dal legislatore. Raffronti siffatti si prestano ad essere operati e discussi sul piano politico ma non bastano a determinare, per la carenza di omogeneita' delle situazioni, una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell' art. 3 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70 e dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 219, in base ai quali per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984; sotto il profilo della disparita' di trattamento che, a seguito del c.d. taglio della scala mobile, si sarebbe prodotta fra percettori di reddito da lavoro dipendente e percettori di altri redditi, quali redditi da capitale o da lavoro autonomo).
La condizione dei lavoratori dipendenti non e' comparabile con quella dei percettori di altri redditi, con riguardo ai meccanismi di indicizzazione delle retribuzioni ed alle modifiche ad essi apportate dal legislatore. Raffronti siffatti si prestano ad essere operati e discussi sul piano politico ma non bastano a determinare, per la carenza di omogeneita' delle situazioni, una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell' art. 3 del d.l. 17 aprile 1984 n. 70 e dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 219, in base ai quali per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984; sotto il profilo della disparita' di trattamento che, a seguito del c.d. taglio della scala mobile, si sarebbe prodotta fra percettori di reddito da lavoro dipendente e percettori di altri redditi, quali redditi da capitale o da lavoro autonomo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte