Sentenza 35/1985 (ECLI:IT:COST:1985:35)
Massima numero 10722
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
06/02/1985; Decisione del
06/02/1985
Deposito del 07/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 35/85 B. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRALE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISTINZIONE - EFFICACIA TEMPORALE DELLA NORMATIVA CONTESTATA - VALUTAZIONE SUL PIANO DELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA - SPETTANZA ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM.
SENT. 35/85 B. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - PROCEDIMENTO - COMPETENZE DELL'UFFICIO CENTRALE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DISTINZIONE - EFFICACIA TEMPORALE DELLA NORMATIVA CONTESTATA - VALUTAZIONE SUL PIANO DELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA - SPETTANZA ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM.
Testo
L'ampliamento ad opera della Corte, al di la' delle ipotesi testualmente indicate dal secondo comma dell'art. 75 Cost., delle cause di inammissibilita' del referendum abrogativo, non ha mai comportato il venir meno della linea distintiva fra le attribuzioni della Corte involgenti valutazioni sul piano delle norme costituzionali e le attribuzioni dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, involgenti valutazioni sul piano della legislazione ordinaria; pertanto, il compito di fissare l'ambito temporale di efficacia della disciplina legislativa ordinaria oggetto del quesito referendario, spetta all'Ufficio centrale e non si puo' pretendere che la Corte, pronunciandosi in proposito, operi, rispetto alla decisione gia' adottata dall'Ufficio centrale, come un giudice di secondo grado. (Nel caso di specie rimane ferma, in funzione del giudizio di ammissibilita' da operarsi dalla Corte, la decisione dell'Ufficio centrale, secondo cui la richiesta referendaria avente ad oggetto l'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, concernente il cosiddetto taglio dei punti di variazione dell'indennita' di contingenza e dell'indennita' integrativa speciale, non ha natura di referendum retroattivo, essendo atta ad incidere - nel caso di un risultato favorevole all'abrogazione - sulle sole retribuzioni da corrispondere successivamente alla pubblicazione del decreto presidenziale dichiarante l'avvenuta abrogazione delle disposizioni sottoposte a referendum). - S. nn. 16/1978; 251/1975; 30/1980; 31/1980.
L'ampliamento ad opera della Corte, al di la' delle ipotesi testualmente indicate dal secondo comma dell'art. 75 Cost., delle cause di inammissibilita' del referendum abrogativo, non ha mai comportato il venir meno della linea distintiva fra le attribuzioni della Corte involgenti valutazioni sul piano delle norme costituzionali e le attribuzioni dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, involgenti valutazioni sul piano della legislazione ordinaria; pertanto, il compito di fissare l'ambito temporale di efficacia della disciplina legislativa ordinaria oggetto del quesito referendario, spetta all'Ufficio centrale e non si puo' pretendere che la Corte, pronunciandosi in proposito, operi, rispetto alla decisione gia' adottata dall'Ufficio centrale, come un giudice di secondo grado. (Nel caso di specie rimane ferma, in funzione del giudizio di ammissibilita' da operarsi dalla Corte, la decisione dell'Ufficio centrale, secondo cui la richiesta referendaria avente ad oggetto l'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, concernente il cosiddetto taglio dei punti di variazione dell'indennita' di contingenza e dell'indennita' integrativa speciale, non ha natura di referendum retroattivo, essendo atta ad incidere - nel caso di un risultato favorevole all'abrogazione - sulle sole retribuzioni da corrispondere successivamente alla pubblicazione del decreto presidenziale dichiarante l'avvenuta abrogazione delle disposizioni sottoposte a referendum). - S. nn. 16/1978; 251/1975; 30/1980; 31/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte