Sentenza 35/1985 (ECLI:IT:COST:1985:35)
Massima numero 10723
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
06/02/1985; Decisione del
06/02/1985
Deposito del 07/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 35/85 C. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI CONTINGENZA E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - "TAGLIO" DEI PUNTI DI VARIAZIONE - ESTRANEITA' ALLA FIGURA DELLA LEGGE DI BILANCIO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 35/85 C. REFERENDUM - REFERENDUM ABROGATIVO - LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI CONTINGENZA E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - "TAGLIO" DEI PUNTI DI VARIAZIONE - ESTRANEITA' ALLA FIGURA DELLA LEGGE DI BILANCIO - AMMISSIBILITA'.
Testo
Le misure di politica economica prefigurate dal decreto-legge n. 10 del 1984 e realizzate dal decreto-legge n. 70 del 1984 sono completamente estranee alla figura della legge di bilancio in senso tecnico, quale e' desumibile dalle combinate previsioni degli artt. 75 e 81 Cost.; ne' si puo' forzare il testo costituzionale fino al punto di affiancare alle leggi di bilancio le innumerevoli leggi comunque interessanti il bilancio medesimo, poiche' una siffatta integrazione dell'art. 75 sarebbe inammissibile per la sua evidente esorbitanza dai limiti interpretativi posti dalla Corte con la sentenza n. 16 del 1978. Ne', sotto altro aspetto, rileva ai fini del giudizio di ammissibilita' della richiesta referendaria per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984 n. 219, con la quale e' stato convertito il predetto decreto-legge n. 70, la circostanza che la richiesta stessa non involge l'intero complesso dei provvedimenti adottati con il decreto-legge n. 70, bensi' la sola parte concernente il cosiddetto taglio della scala mobile, essendo determinante, a tale riguardo, la scelta liberamente adottata dai promotori e dai sottoscrittori, ai quali, solo, spetta di pronunciarsi sull'intrinseca bonta' della scelta stessa. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, limitatamente al primo comma, nella parte che ha convertito in legge senza modificazioni l'art. 3 del decreto- legge 17 aprile 1984, n. 70). - S. n. 16/1978; n. 26/1982; n. 27/1981; n. 29/1981.
Le misure di politica economica prefigurate dal decreto-legge n. 10 del 1984 e realizzate dal decreto-legge n. 70 del 1984 sono completamente estranee alla figura della legge di bilancio in senso tecnico, quale e' desumibile dalle combinate previsioni degli artt. 75 e 81 Cost.; ne' si puo' forzare il testo costituzionale fino al punto di affiancare alle leggi di bilancio le innumerevoli leggi comunque interessanti il bilancio medesimo, poiche' una siffatta integrazione dell'art. 75 sarebbe inammissibile per la sua evidente esorbitanza dai limiti interpretativi posti dalla Corte con la sentenza n. 16 del 1978. Ne', sotto altro aspetto, rileva ai fini del giudizio di ammissibilita' della richiesta referendaria per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984 n. 219, con la quale e' stato convertito il predetto decreto-legge n. 70, la circostanza che la richiesta stessa non involge l'intero complesso dei provvedimenti adottati con il decreto-legge n. 70, bensi' la sola parte concernente il cosiddetto taglio della scala mobile, essendo determinante, a tale riguardo, la scelta liberamente adottata dai promotori e dai sottoscrittori, ai quali, solo, spetta di pronunciarsi sull'intrinseca bonta' della scelta stessa. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219, limitatamente al primo comma, nella parte che ha convertito in legge senza modificazioni l'art. 3 del decreto- legge 17 aprile 1984, n. 70). - S. n. 16/1978; n. 26/1982; n. 27/1981; n. 29/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte