Sentenza 36/1985 (ECLI:IT:COST:1985:36)
Massima numero 10724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
07/02/1985; Decisione del
07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 36/85. CONTRATTI AGRARI - ACQUISTO DI FONDO AGRICOLO - PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - LEGGE RETROATTIVA (IN QUANTO INTERPRETATIVA) FUORI DELLA MATERIA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 36/85. CONTRATTI AGRARI - ACQUISTO DI FONDO AGRICOLO - PRELAZIONE - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - LEGGE RETROATTIVA (IN QUANTO INTERPRETATIVA) FUORI DELLA MATERIA PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel nostro ordinamento il principio della irretroattivita' della legge non assurge, nella sua assolutezza, a precetto costituzionale, se non in materia penale. L'emanazione di una legge retroattiva, in singole materie, fuori di quella penale, puo' dar luogo ad una illegittimita' costituzionale solo ove essa risulti in contrasto con qualche specifico precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 25, nonche' agli artt. 3, 4, 41 e 42 Cost. - dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, il quale disciplina l'esercizio del diritto di riscatto dei fondi rustici e dichiara esplicitamente il carattere di interpretazione autentica della legge con riferimento all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817. Nel caso di specie, l'impugnata norma non risulta irragionevole e non viola alcuno degli altri principi costituzionali invocati, per essere essi inconferenti ovvero citati in modo generico e fuggevole). - S. n. 187/1981; n. 81/1958; n. 118/1957.
Nel nostro ordinamento il principio della irretroattivita' della legge non assurge, nella sua assolutezza, a precetto costituzionale, se non in materia penale. L'emanazione di una legge retroattiva, in singole materie, fuori di quella penale, puo' dar luogo ad una illegittimita' costituzionale solo ove essa risulti in contrasto con qualche specifico precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 25, nonche' agli artt. 3, 4, 41 e 42 Cost. - dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, il quale disciplina l'esercizio del diritto di riscatto dei fondi rustici e dichiara esplicitamente il carattere di interpretazione autentica della legge con riferimento all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817. Nel caso di specie, l'impugnata norma non risulta irragionevole e non viola alcuno degli altri principi costituzionali invocati, per essere essi inconferenti ovvero citati in modo generico e fuggevole). - S. n. 187/1981; n. 81/1958; n. 118/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte