Sentenza 37/1985 (ECLI:IT:COST:1985:37)
Massima numero 10725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
07/02/1985; Decisione del
07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 37/85. IMPIEGO PUBBLICO - SEQUESTRO O PIGNORAMENTO DI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DI DIPENDENTI PUBBLICI - CREDITO AGLI ALIMENTI E CREDITO AL RISARCIMENTO DI DANNI DA ATTO ILLECITO - NON EQUIPARABILITA' NEPPURE QUANDO IL DANNEGGIATO VERSI IN STATO DI BISOGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - IPOTESI PARTICOLARI.
SENT. 37/85. IMPIEGO PUBBLICO - SEQUESTRO O PIGNORAMENTO DI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DI DIPENDENTI PUBBLICI - CREDITO AGLI ALIMENTI E CREDITO AL RISARCIMENTO DI DANNI DA ATTO ILLECITO - NON EQUIPARABILITA' NEPPURE QUANDO IL DANNEGGIATO VERSI IN STATO DI BISOGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - IPOTESI PARTICOLARI.
Testo
Con l'obbligazione alimentare ex lege diretta alla tutela dei beni essenziali della vita e della dignita' dell'uomo (e in senso lato comprensiva del "diritto al mantenimento"), non puo' considerarsi omogenea quella concernente il risarcimento del danno cagionato da atto illecito. Ne' e' sufficiente a conferire quel carattere di omogeneita' che intrinsecamente esse non hanno, l'eventuale stato di bisogno del creditore, stato di bisogno che puo' ricorrere rispetto a tutte le obbligazioni in relazione alle piu' disparate fattispecie concrete, ed assume rilievo, secondo una valutazione discrezionale del legislatore, soltanto nei casi stabiliti dalla legge e con gli effetti da essa previsti. Obbligazione alimentare ex lege e obbligazione per risarcimento di danni da atto illecito non sono quindi equiparabili neppure riguardo ai limiti di ammissibilita' del sequestro e pignoramento di stipendi, pensioni e salari di dipendenti pubblici, stabiliti a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; considerazione particolare, a quest'effetto, meritando tuttavia l'ipotesi in cui l'atto illecito (come nel caso di omicidio della persona tenuta a prestarli) abbia direttamente leso il credito agli alimenti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il quale - ponendo un'eccezione alla regola, contenuta nel precedente art. 1, dell'impignorabilita' degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - stabilisce, tra l'altro, che sono soggetti a sequestro ed a pignoramento i crediti suindicati, fino alla concorrenza di un terzo, per causa di alimenti dovuti per legge, e non prevede, invece, che l'eccezione sia estesa anche ai crediti per il risarcimento del danno da reato, ove il creditore versi in stato di bisogno). - S. nn. 88/1963; 49/1976; 105/1977; 209/1984.
Con l'obbligazione alimentare ex lege diretta alla tutela dei beni essenziali della vita e della dignita' dell'uomo (e in senso lato comprensiva del "diritto al mantenimento"), non puo' considerarsi omogenea quella concernente il risarcimento del danno cagionato da atto illecito. Ne' e' sufficiente a conferire quel carattere di omogeneita' che intrinsecamente esse non hanno, l'eventuale stato di bisogno del creditore, stato di bisogno che puo' ricorrere rispetto a tutte le obbligazioni in relazione alle piu' disparate fattispecie concrete, ed assume rilievo, secondo una valutazione discrezionale del legislatore, soltanto nei casi stabiliti dalla legge e con gli effetti da essa previsti. Obbligazione alimentare ex lege e obbligazione per risarcimento di danni da atto illecito non sono quindi equiparabili neppure riguardo ai limiti di ammissibilita' del sequestro e pignoramento di stipendi, pensioni e salari di dipendenti pubblici, stabiliti a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; considerazione particolare, a quest'effetto, meritando tuttavia l'ipotesi in cui l'atto illecito (come nel caso di omicidio della persona tenuta a prestarli) abbia direttamente leso il credito agli alimenti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il quale - ponendo un'eccezione alla regola, contenuta nel precedente art. 1, dell'impignorabilita' degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - stabilisce, tra l'altro, che sono soggetti a sequestro ed a pignoramento i crediti suindicati, fino alla concorrenza di un terzo, per causa di alimenti dovuti per legge, e non prevede, invece, che l'eccezione sia estesa anche ai crediti per il risarcimento del danno da reato, ove il creditore versi in stato di bisogno). - S. nn. 88/1963; 49/1976; 105/1977; 209/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte