Sentenza 38/1985 (ECLI:IT:COST:1985:38)
Massima numero 10726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/02/1985;  Decisione del  07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 38/85. REATO IN GENERE - PENA - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO - RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI QUANDO CONCORRONO CON L'AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980 n. 15, ha stabilito che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante delle finalita' di terrorismo od eversione non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a quest'ultima. Tale disposizione - se rettamente interpretata - comporta il divieto di valutare le attenuanti suddette, ma solo nel caso in cui il giudice ritenga di procedere al giudizio di bilanciamento, che non puo' compiersi se non a favore dell'aggravante. Quando pero' a tale giudizio non ritenga di procedere, le attenuanti possono essere valutate, la conseguente diminuzione di pena apportandosi sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle aggravanti secondo la regola generale di cui all'art. 63 cod. pen.. L'intento del legislatore infatti e' stato solo quello di non consentire che l'aggravante che introduceva potesse essere posta nel nulla dal potere discrezionale del giudice mediante il suo dissolvimento nel giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980 n. 15, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte