Sentenza 281/2020 (ECLI:IT:COST:2020:281)
Massima numero 42939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  01/12/2020;  Decisione del  01/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42934  42935  42936  42937  42938  42940  42941  42942  42943  42944  42945  42946  42947  42948


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens satisfattivo delle pretese del ricorrente - Incertezza sulla mancata applicazione della norma impugnata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della sua abrogazione da parte dell'art. 71, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2019. Sebbene possa riconoscersi il carattere satisfattivo dell'abrogazione, la disposizione impugnata è rimasta in vigore per circa cinque mesi, nel corso dei quali non è possibile escludere che essa abbia avuto una qualche applicazione. Né, in tal senso, la difesa regionale fornisce alcun elemento utile.

La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata qualora l'abrogazione o la modifica delle norme impugnate abbia carattere satisfattivo e ove non vi sia stata applicazione medio tempore delle stesse. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2019, n. 44 del 2018 e n. 50 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/07/2019  n. 9  art. 74  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte