Sentenza 40/1985 (ECLI:IT:COST:1985:40)
Massima numero 10728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
07/02/1985; Decisione del
07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10729
Titolo
SENT. 40/85 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE DI TRENTA GIORNI - DECORRENZA DIVERSA PER L'ESPROPRIANTE E L'ESPROPRIATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 40/85 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE DI TRENTA GIORNI - DECORRENZA DIVERSA PER L'ESPROPRIANTE E L'ESPROPRIATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La circostanza che l'espropriante, al fine di predisporre e proporre l'opposizione alla stima, abbia a sua disposizione non solo la durata del termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione all'espropriato del decreto, effettuata a sua cura, ma anche il tempo intercorrente tra la recezione del decreto del Prefetto e la notifica del medesimo all'espropriato, e' estranea al thema decidendum, laddove - come nel caso - abbia spiegato opposizione alla stima il solo espropriato e ad essa, per contro, abbia prestato acquiescenza l'espropriante. Ne', sotto altro aspetto, il previsto termine di trenta giorni appare inadeguato, giacche' la durata di trenta giorni si annovera tra quelle con maggiore frequenza fissate nelle leggi processuali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte in cui stabilisce che il termine per l'opposizione dell'espropriato alla stima e' di trenta giorni e decorre dalla notifica fatta ad esclusiva cura dell'espropriante). - S. n. 130/1974.
La circostanza che l'espropriante, al fine di predisporre e proporre l'opposizione alla stima, abbia a sua disposizione non solo la durata del termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione all'espropriato del decreto, effettuata a sua cura, ma anche il tempo intercorrente tra la recezione del decreto del Prefetto e la notifica del medesimo all'espropriato, e' estranea al thema decidendum, laddove - come nel caso - abbia spiegato opposizione alla stima il solo espropriato e ad essa, per contro, abbia prestato acquiescenza l'espropriante. Ne', sotto altro aspetto, il previsto termine di trenta giorni appare inadeguato, giacche' la durata di trenta giorni si annovera tra quelle con maggiore frequenza fissate nelle leggi processuali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte in cui stabilisce che il termine per l'opposizione dell'espropriato alla stima e' di trenta giorni e decorre dalla notifica fatta ad esclusiva cura dell'espropriante). - S. n. 130/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte