Sentenza 40/1985 (ECLI:IT:COST:1985:40)
Massima numero 10729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  07/02/1985;  Decisione del  07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10728


Titolo
SENT. 40/85 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima previsto dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilita', ha natura ad un tempo processuale e sostanziale, per cio' che la opposizione avanti al giudice competente e' l'unico rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conseguire il giusto indennizzo; sicche' deve riconoscersi l'applicabilita' anche a detto termine dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, a tenor del quale il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. - S. n. 130/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte