Sentenza 41/1985 (ECLI:IT:COST:1985:41)
Massima numero 10732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  07/02/1985;  Decisione del  07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10730  10731  10733


Titolo
SENT. 41/85 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FATTI SOPRAVVENUTI INCIDENTI SULLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO A QUO - INTERESSE DELLA CORTE AD ESAMINARE LA PROPOSTA QUESTIONE - SI DETERMINA CON RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE.

Testo
Nei giudizi avanti la Corte costituzionale, e' principio generale che, ammenoche' un evento normativo sopravvenuto non ponga nel nulla o imprima diverso contenuto alla disposizione impugnata, la sussistenza della controversa volonta' normativa deve essere riferita al tempo in cui il procedimento avanti la Corte ha avuto inizio. Sicche' il sopravvenire di una situazione di fatto che incida sullo svolgimento del giudizio a quo, sospeso in virtu' della ordinanza di rimessione, non influisce (ai sensi dell'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale) sul modo e sul divenire dell'incoato giudizio di costituzionalita' e non fa venire meno l'istituzionale interesse della Corte ad esaminare il merito della proposta questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte