Sentenza 41/1985 (ECLI:IT:COST:1985:41)
Massima numero 10733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  07/02/1985;  Decisione del  07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10730  10731  10732


Titolo
SENT. 41/85 D. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI GRANDI AZIENDE IN CRISI - AZIENDE DEL GRUPPO SIR - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA - A DOMANDA DELLA SOCIETA' CONSORTILE - POSSIBILITA' DI PROCEDERE D'UFFICIO O AD INIZIATIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 6 R.D. N. 267/1942 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 24 Cost. tutela non solo il diritto di difesa ma anche - anzi in prima linea - l'esercizio in giudizio dei diritti e degli interessi legittimi in guisa da dar vita al sommo bene del processo giusto descritto negli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 14 del Patto internazionale di New York del 19 ottobre 1966, relativo ai diritti civili e politici. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede - senza che sussista alcun ragionevole motivo che giustifichi l'esclusione - che, con riferimento alle societa' consortili costituite per il risanamento di imprese in crisi ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, la dichiarazione dello stato di insolvenza possa essere pronunciata, oltre che su domanda della societa' consortile, anche d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte