Sentenza 42/1985 (ECLI:IT:COST:1985:42)
Massima numero 10734
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  07/02/1985;  Decisione del  07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10735


Titolo
SENT. 42/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - INTERVENTO DI ALTRO ENTE PER FAR VALERE UNA PRETESA SUA COMPETENZA IN MATERIA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sfugge alla giurisdizione della Corte, cui compete la definizione di conflitti di attribuzione di natura costituzionale tra Stato e Regioni o Province autonome, la pretesa di altro ente (nella specie, Comune) nei confronti della Provincia e dello Stato, avente ad oggetto il riconoscimento della sua legittimazione ad emettere l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria in materia edilizia ed a percepirne il ricavato; ne' spetta alla Corte individuare il giudice competente a conoscere del buon fondamento della pretesa del Comune. (Inammissibilita' dell'intervento spiegato dal Comune di Siror nel giudizio per conflitto di attribuzione pendente tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato in ordine alla riscossione di sanzione pecuniaria in materia edilizia irrogata a seguito di annullamento della licenza edilizia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n.5

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 1