Sentenza 42/1985 (ECLI:IT:COST:1985:42)
Massima numero 10735
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  07/02/1985;  Decisione del  07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10734


Titolo
SENT. 42/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E PROVINCIE AUTONOME - EDILIZIA E URBANISTICA - SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A SEGUITO DI ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI LICENZA EDILIZIA - RISCOSSIONE - SPETTANZA ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PROPRIO TERRITORIO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DI ATTO INVASIVO.

Testo
A norma degli artt. 8, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano hanno, in materia urbanistica, potesta' legislativa ed esercitano nella stessa materia le relative potesta' amministrative che nel precedente ordinamento erano attribuite allo Stato, ad enti ed istituti pubblici ed alla Regione. Risulta, pertanto, invasiva delle attribuzioni spettanti alla Provincia di Trento la pretesa, azionata dallo Stato, di incassare l'importo della pena di cui all'art. 13 legge n. 765/1967, comminata a seguito di annullamento di licenza edilizia. (Spettanza alla Provincia autonoma di Trento del potere di riscuotere sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate a seguito di annullamento della licenza edilizia; conseguente annullamento della ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana il 29 marzo 1979 nei confronti di Osti Liliana).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n.5

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 1