Sentenza 281/2020 (ECLI:IT:COST:2020:281)
Massima numero 42940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
01/12/2020; Decisione del
01/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Mancata indicazione dei parametri statutari attributivi delle competenze regionali, a causa della lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Mancata indicazione dei parametri statutari attributivi delle competenze regionali, a causa della lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata considerazione dello statuto di autonomia, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. La difesa statale fa valere la violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dunque di una potestà esclusiva dello Stato, riguardo alla quale non rilevano le competenze della Regione in materia sanitaria, siano esse quelle individuate dallo statuto regionale o quelle, più ampie, previste dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/07/2019
n. 9
art. 74
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte