Ordinanza 44/1985 (ECLI:IT:COST:1985:44)
Massima numero 10737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  07/02/1985;  Decisione del  07/02/1985
Deposito del 13/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 44/85. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA PENSIONE - CRITERI - VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI DI RETRIBUZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA DEI VARI SISTEMI PENSIONISTICI - - RAZIONALITA' - CONFERMA DI PRECEDENTI CRITERI GIA' ENUNCIATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia' affermato dalla Corte, la diversita' di disciplina dei vari sistemi pensionistici va sempre rapportata agli "elementi specifici", peculiari dei sistemi stessi. Inoltre, come anche si e' affermato, spetta al legislatore stabilire se il livello della pensione debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della misura della pensione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, "sono in ogni caso escluse dal computo le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio"). - S. n. 26/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte