Sentenza 46/1985 (ECLI:IT:COST:1985:46)
Massima numero 10740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
19/02/1985; Decisione del
19/02/1985
Deposito del 22/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10739
Titolo
SENT. 46/85 B. IMPIEGO PUBBLICO - MEDICI INTERNI UNIVERSITARI - INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI CONFERMATI - REQUISITI - DIVERSITA' DI DISCIPLINA PER POSIZIONI SOSTANZIALMENTE UGUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 46/85 B. IMPIEGO PUBBLICO - MEDICI INTERNI UNIVERSITARI - INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI CONFERMATI - REQUISITI - DIVERSITA' DI DISCIPLINA PER POSIZIONI SOSTANZIALMENTE UGUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, di cui alla legge n. 28/1980 ed al d.P.R. n. 382/1980, non si possono discriminare i medici interni universitari assunti a seguito di delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze, rispetto ai medici interni assunti a seguito di delibera nominativa del Consiglio di amministrazione dell'Universita' o di pubblico concorso. Le modalita' di reclutamento, infatti, costituiscono, nel caso, un criterio esclusivamente formale, al quale non corrisponde una sostanziale diversita' di posizioni, sia sul piano di fatto, giacche' tutti i medici predetti avevano svolto le stesse mansioni ed erano stati assunti in base agli stessi presupposti obiettivi e soggettivi e con le medesime garanzie di imparzialita' e obiettivita' di criteri, sia sul piano di diritto, in quanto, prima dei citati legge n. 28/1980 e d.P.R. n. 382/1980, le modalita' formali di reclutamento dei medici interni universitari con compiti assistenziali erano affidate all'autodeterminazione discrezionale delle singole universita'. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., gli artt. 7, lett. h, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.
Ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, di cui alla legge n. 28/1980 ed al d.P.R. n. 382/1980, non si possono discriminare i medici interni universitari assunti a seguito di delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze, rispetto ai medici interni assunti a seguito di delibera nominativa del Consiglio di amministrazione dell'Universita' o di pubblico concorso. Le modalita' di reclutamento, infatti, costituiscono, nel caso, un criterio esclusivamente formale, al quale non corrisponde una sostanziale diversita' di posizioni, sia sul piano di fatto, giacche' tutti i medici predetti avevano svolto le stesse mansioni ed erano stati assunti in base agli stessi presupposti obiettivi e soggettivi e con le medesime garanzie di imparzialita' e obiettivita' di criteri, sia sul piano di diritto, in quanto, prima dei citati legge n. 28/1980 e d.P.R. n. 382/1980, le modalita' formali di reclutamento dei medici interni universitari con compiti assistenziali erano affidate all'autodeterminazione discrezionale delle singole universita'. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., gli artt. 7, lett. h, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte