Sentenza 50/1985 (ECLI:IT:COST:1985:50)
Massima numero 10744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  19/02/1985;  Decisione del  19/02/1985
Deposito del 22/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10745


Titolo
SENT. 50/85 A. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - RICHIESTA DI RIESAME - PROVVEDIMENTO EMESSO NELLA SPECIE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE IMPUGNATA - INAPPLICABILITA' DI QUESTA NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, disciplinanti le richieste di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 32 della citata legge, le norme riguardanti le suddette richieste si applicano esclusivamente ai provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore della legge, circostanza questa non ricorrente nella specie, posto che il provvedimento restrittivo della liberta' personale era stato emesso il 25 maggio 1982 e, quindi, anteriormente al 29 agosto 1982, data di entrata in vigore della legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte