Sentenza 50/1985 (ECLI:IT:COST:1985:50)
Massima numero 10745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
19/02/1985; Decisione del
19/02/1985
Deposito del 22/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10744
Titolo
SENT. 50/85 B. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - RICHIESTA DI RIESAME - ASSUNTA INCOMPATIBILITA' ED INAPPLICABILITA' DELLA NUOVA NORMATIVA AL RITO MILITARE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 50/85 B. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - RICHIESTA DI RIESAME - ASSUNTA INCOMPATIBILITA' ED INAPPLICABILITA' DELLA NUOVA NORMATIVA AL RITO MILITARE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Dalla circostanza che gli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, istitutiva dei c.d. tribunali della liberta', nulla dispongono in ordine all'applicabilita' al rito militare dell'istituto del riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed ai modi della stessa, non puo' farsi discendere ne' l'incompatibilita' ne' l'assoluta inapplicabilita' di tali norme al rito militare. Non puo', quindi, essere ritenuto sussistente un contrasto di esse con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che esistono solo delle mere difficolta' di fatto che richiedono l'adozione di idonee misure organizzative onde consentire la spedita applicazione del nuovo istituto al rito militare. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 l. 12 agosto 1982, n. 532, in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Dalla circostanza che gli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, istitutiva dei c.d. tribunali della liberta', nulla dispongono in ordine all'applicabilita' al rito militare dell'istituto del riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed ai modi della stessa, non puo' farsi discendere ne' l'incompatibilita' ne' l'assoluta inapplicabilita' di tali norme al rito militare. Non puo', quindi, essere ritenuto sussistente un contrasto di esse con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che esistono solo delle mere difficolta' di fatto che richiedono l'adozione di idonee misure organizzative onde consentire la spedita applicazione del nuovo istituto al rito militare. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis, 263 ter c.p.p. e 25 l. 12 agosto 1982, n. 532, in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte