Sentenza 51/1985 (ECLI:IT:COST:1985:51)
Massima numero 10746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/02/1985; Decisione del
19/02/1985
Deposito del 22/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 51/85. LEGGI PENALI - SUCCESSIONE NEL TEMPO - "NORMA FAVOREVOLE" CONTENUTA IN DECRETO LEGGE NON CONVERTITO - RETROATTIVITA' - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PERDITA DI EFFICACIA SIN DALL'INIZIO - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE SFAVOREVOLE - APPLICABILITA' DEL DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO AI "FATTI PREGRESSI" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 51/85. LEGGI PENALI - SUCCESSIONE NEL TEMPO - "NORMA FAVOREVOLE" CONTENUTA IN DECRETO LEGGE NON CONVERTITO - RETROATTIVITA' - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PERDITA DI EFFICACIA SIN DALL'INIZIO - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE SFAVOREVOLE - APPLICABILITA' DEL DECRETO-LEGGE NON CONVERTITO AI "FATTI PREGRESSI" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Con lo stabilire la retroattivita'-applicabilita' ai fatti pregressi della "norma penale favorevole" anche nel caso di "norma penale favorevole" dettata con "decreto-legge non convertito", l'art. 2, comma quinto, c.p., si pone in contrasto col comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., il quale in nessun caso considera la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto-legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potesta' legislativa) vieta di considerarla tale. Alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale che ne consegue non osta il principio d'irretroattivita' della norma penale o del trattamento penale piu' sfavorevole, di cui all'art. 25 Cost., riferito al risultato normativo derivante dalla pronuncia. Ancorche' riferibile, oltre che rispetto a fenomeni normativi del tipo "successorio", all'interno di (e/o in riferimento a) vicende del tipo di alternativita' sincronica fra situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la dichiarazione di illegittimita' costituzionale che la mancata conversione di un decreto-legge), tale principio puo' trovare infatti applicazione soltanto relativamente ai fatti commessi nel vigore - anche se poi caducato - della "norma penale favorevole" contenuta in un "decreto-legge non convertito", fatti rispetto ai quali soltanto sorge il problema dell'operativita' del risultato normativo in discorso, e rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una "norma penale sfavorevole"; non anche relativamente ai "fatti pregressi". Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste ("decreto-legge non convertito", ovvero convertito in legge con emendamenti che implichino mancata conversione in parte qua) le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo relative alla operativita' della "norma penale favorevole" ai "fatti pregressi". - S. nn. 91/1979; 108/1981; 148/1983.
Con lo stabilire la retroattivita'-applicabilita' ai fatti pregressi della "norma penale favorevole" anche nel caso di "norma penale favorevole" dettata con "decreto-legge non convertito", l'art. 2, comma quinto, c.p., si pone in contrasto col comma terzo e ultimo dell'art. 77 Cost., il quale in nessun caso considera la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore in un tratto di tempo quale quello anzidetto ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il "decreto-legge non convertito", di ogni effetto "fin dall'inizio"), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato - come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost. - a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potesta' legislativa) vieta di considerarla tale. Alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale che ne consegue non osta il principio d'irretroattivita' della norma penale o del trattamento penale piu' sfavorevole, di cui all'art. 25 Cost., riferito al risultato normativo derivante dalla pronuncia. Ancorche' riferibile, oltre che rispetto a fenomeni normativi del tipo "successorio", all'interno di (e/o in riferimento a) vicende del tipo di alternativita' sincronica fra situazioni normative (quali sono o cui sono collegate sia la dichiarazione di illegittimita' costituzionale che la mancata conversione di un decreto-legge), tale principio puo' trovare infatti applicazione soltanto relativamente ai fatti commessi nel vigore - anche se poi caducato - della "norma penale favorevole" contenuta in un "decreto-legge non convertito", fatti rispetto ai quali soltanto sorge il problema dell'operativita' del risultato normativo in discorso, e rispetto ai quali soltanto tale risultato potrebbe equipararsi a una "norma penale sfavorevole"; non anche relativamente ai "fatti pregressi". Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste ("decreto-legge non convertito", ovvero convertito in legge con emendamenti che implichino mancata conversione in parte qua) le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo relative alla operativita' della "norma penale favorevole" ai "fatti pregressi". - S. nn. 91/1979; 108/1981; 148/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte