Sentenza 281/2020 (ECLI:IT:COST:2020:281)
Massima numero 42941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  01/12/2020;  Decisione del  01/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42934  42935  42936  42937  42938  42939  42940  42942  42943  42944  42945  42946  42947  42948


Titolo
Ricorso in via principale - Asserita erroneità del presupposto interpretativo - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del presupposto interpretativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. L'eccezione appare in realtà formulata quale censura di merito e pertanto in tale sede deve essere esaminata.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/07/2019  n. 9  art. 74  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte