Sentenza 52/1985 (ECLI:IT:COST:1985:52)
Massima numero 10747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
19/02/1985; Decisione del
19/02/1985
Deposito del 22/02/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 52/85. INABILI E MINORATI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PRIVATE - INVALIDI CIVILI AFFETTI DA MINORAZIONI PSICHICHE - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 52/85. INABILI E MINORATI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PRIVATE - INVALIDI CIVILI AFFETTI DA MINORAZIONI PSICHICHE - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La valutazione circa la possibilita' di includere fra gli invalidi civili, agli effetti delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e aziende private, di cui alla legge n. 482/1968, non solo la persona affetta da menomazione fisica ma anche quella colpita da invalidita' psichica, e' attivita' che, per la estrema variegabilita' e la complessa articolazione delle situazioni comportanti una minorazione psichica, richiede meditate scelte normative, sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, che soltanto il legislatore puo' effettuare compiutamente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost. - dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui, considerando invalidi civili, agli effetti delle provvidenze recate dalla legge stessa, soltanto coloro che siano affetti da menomazioni fisiche, ne esclude dall'ambito di applicazione gli invalidi colpiti da minorazioni di natura psichica). - S. n. 163/1983.
La valutazione circa la possibilita' di includere fra gli invalidi civili, agli effetti delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e aziende private, di cui alla legge n. 482/1968, non solo la persona affetta da menomazione fisica ma anche quella colpita da invalidita' psichica, e' attivita' che, per la estrema variegabilita' e la complessa articolazione delle situazioni comportanti una minorazione psichica, richiede meditate scelte normative, sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, che soltanto il legislatore puo' effettuare compiutamente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost. - dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui, considerando invalidi civili, agli effetti delle provvidenze recate dalla legge stessa, soltanto coloro che siano affetti da menomazioni fisiche, ne esclude dall'ambito di applicazione gli invalidi colpiti da minorazioni di natura psichica). - S. n. 163/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte