Sentenza 52/1985 (ECLI:IT:COST:1985:52)
Massima numero 10747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  19/02/1985;  Decisione del  19/02/1985
Deposito del 22/02/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 52/85. INABILI E MINORATI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE PRIVATE - INVALIDI CIVILI AFFETTI DA MINORAZIONI PSICHICHE - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La valutazione circa la possibilita' di includere fra gli invalidi civili, agli effetti delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e aziende private, di cui alla legge n. 482/1968, non solo la persona affetta da menomazione fisica ma anche quella colpita da invalidita' psichica, e' attivita' che, per la estrema variegabilita' e la complessa articolazione delle situazioni comportanti una minorazione psichica, richiede meditate scelte normative, sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, che soltanto il legislatore puo' effettuare compiutamente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost. - dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui, considerando invalidi civili, agli effetti delle provvidenze recate dalla legge stessa, soltanto coloro che siano affetti da menomazioni fisiche, ne esclude dall'ambito di applicazione gli invalidi colpiti da minorazioni di natura psichica). - S. n. 163/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte