Sentenza 55/1985 (ECLI:IT:COST:1985:55)
Massima numero 10750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  07/03/1985;  Decisione del  07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 55/85. SANITA' PUBBLICA - ENPAS - RICOVERO IN CAMERA SPECIALE ANZICHE' IN CORSIA - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DIRETTA MEDICO-CHIRURGICA - SUSSISTENZA - SPESA A CARICO DELL'ASSISTITO LIMITATA ALLA RICHIESTA DI CAMERA SPECIALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISERVATO AGLI ASSISTITI DA ALTRI ENTI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 11, terzo comma, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, (non piu' in vigore dopo l'istituzione del S.S.N.), il quale stabilisce che, anche in caso di ricovero dell'assistito in camera speciale anziche' in corsia, l'ENPAS e' tenuto a rimborsare le spese effettivamente sostenute, aggiungendo tuttavia che l'ente puo' stabilire i limiti entro i quali tale rimborso deve avvenire, se correttamente interpretato, non contrasta con la regola generale affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui gli assistiti da enti previdenziali, ove siano ricoverati in camere separate, sono tenuti a corrispondere all'ospedale solo la differenza tra la tariffa di camera e quella della corsia e null'altro. In tale normativa, infatti, la facolta' dell'ENPAS di limitare la spesa non e' discrezionale ma risponde alla ratio di accollare all'Ente le sole spese necessarie per l'assistenza sanitaria, escludendo, invece, quelle dovute al desiderio dell'assistito di essere ricoverato in camera speciale e di avere cosi' un trattamento migliore per quanto va al di la' dell'aspetto terapeutico. Pertanto, la norma non viola il principio di eguaglianza, poiche' non sussiste disparita' di trattamento tra gli assistiti dall'ENPAS e gli assistiti da altri enti; ne' lede il diritto all'assistenza, perche' quella posta a carico dell'assistito e' soltanto la spesa relativa alle migliori e maggiori comodita' delle quali egli desideri fruire con la richiesta di essere ricoverato in camera speciale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte