Sentenza 56/1985 (ECLI:IT:COST:1985:56)
Massima numero 10752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
07/03/1985; Decisione del
07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10751
Titolo
SENT. 56/85 B. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - RICHIESTA DI RIESAME (C.D. "TRIBUNALE DELLA LIBERTA'") - ASSERITA INAPPLICABILITA' AGLI IMPUTATI MINORENNI - INSUSSISTENZA - OPERATIVITA' DEL NUOVO ISTITUTO NEL PROCESSO INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 56/85 B. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - RICHIESTA DI RIESAME (C.D. "TRIBUNALE DELLA LIBERTA'") - ASSERITA INAPPLICABILITA' AGLI IMPUTATI MINORENNI - INSUSSISTENZA - OPERATIVITA' DEL NUOVO ISTITUTO NEL PROCESSO INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo quanto costantemente statuito dalla Cassazione, essendo innaturale che dal nuovo regime della liberta' personale, adottato con l'istituzione del tribunale della liberta', debbano restare esclusi i provvedimenti riguardanti gli imputati minorenni, la "portata non eccezionale" (e, quindi, generale) del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, comporta che tutte le nuove attribuzioni "devolute dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, al tribunale ordinario" spettano, nel settore minorile, al "tribunale per i minorenni". E poiche' tale consolidato indirizzo e' ormai "diritto vivente", e' da ritenersi che anche i provvedimenti restrittivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni sono soggetti al riesame previsto dalla legge n. 532 del 1982. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 ter cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost. - nel presupposto che la legge n. 532 del 1982, nulla disponendo per il riesame dei provvedimenti restrittivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni, sottrarrebbe tali provvedimenti al suddetto riesame).
Secondo quanto costantemente statuito dalla Cassazione, essendo innaturale che dal nuovo regime della liberta' personale, adottato con l'istituzione del tribunale della liberta', debbano restare esclusi i provvedimenti riguardanti gli imputati minorenni, la "portata non eccezionale" (e, quindi, generale) del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, comporta che tutte le nuove attribuzioni "devolute dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, al tribunale ordinario" spettano, nel settore minorile, al "tribunale per i minorenni". E poiche' tale consolidato indirizzo e' ormai "diritto vivente", e' da ritenersi che anche i provvedimenti restrittivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni sono soggetti al riesame previsto dalla legge n. 532 del 1982. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 ter cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost. - nel presupposto che la legge n. 532 del 1982, nulla disponendo per il riesame dei provvedimenti restrittivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni, sottrarrebbe tali provvedimenti al suddetto riesame).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte