Sentenza 57/1985 (ECLI:IT:COST:1985:57)
Massima numero 10753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  07/03/1985;  Decisione del  07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 57/85. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ORDINANZE SULLA LIBERTA' PROVVISORIA - DINIEGO - IMPUTATI MINORENNI - LAMENTATA ESCLUSIONE DELLA IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA SEZIONE PER I MINORI DELLA CORTE D'APPELLO - RIGETTO DI TALE ASSUNTO INTERPRETATIVO IN BASE ALLA RICOSTRUZIONE SISTEMATICA DELLA NORMATIVA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il principio (stabilito dall'art. 5, primo comma, in relazione all'art. 34 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 e ribadito dall'art. 58, primo comma, prima parte, dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) secondo cui qualunque appello contro decisioni del tribunale minorile "ammesso dalle leggi" si intende devoluto alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, e' sempre operante - come gia' prima - anche dopo l'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532 sul riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale. Pertanto, pur nelle divergenze delineatesi in giurisprudenza e dottrina, e nel completo silenzio della legge n. 532 del 1982 a proposito dei procedimenti minorili, e' da ritenersi che l'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge n. 532 del 1982, va interpretato nel senso che sull'appello contro le ordinanze del tribunale dei minori sulla liberta' provvisoria decide la sezione per i minorenni presso la Corte d'appello. Delle altre soluzioni prospettate, del resto, quella del "nessun appello per i minori" porterebbe a un trattamento troppo sensibilmente differenziato e per cio' stesso di dubbia costituzionalita', fra maggiorenni e minorenni, mentre quella dell'"appello allo stesso tribunale per i minorenni in funzione di tribunale della liberta'" urterebbe contro il principio della necessaria "diversita'" del giudice ad quem. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 281 cod. proc. pen. - sostituito dall'art. 16 l. 12 agosto 1982, n. 532 - sollevata in base all'assunto che, in forza di tale articolo il giudice ad quem dell'appello del minore non sia individuabile nella sezione per i minori della Corte d'appello).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte