Sentenza 58/1985 (ECLI:IT:COST:1985:58)
Massima numero 10754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  07/03/1985;  Decisione del  07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 58/85. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA - ISCRIZIONE DI DIRITTO AL FONDO DI PREVIDENZA ISTITUITO DAL 1 GENNAIO 1973 - CONTEMPORANEA CADUCAZIONE DALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA SOVVENZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28, per la parte in cui dispongono la caducazione della iscrizione alla Cassa Sovvenzioni, per il personale del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza iscritto di diritto al Fondo di previdenza istituito a decorrere dal 1 gennaio 1973, non esorbitano dai limiti della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, indirizzata alla soppressione degli enti mutualistici a contribuzione mista ed alla loro sostituzione con fondi a carattere obbligatorio e gratuito e alimentati esclusivamente con proventi pubblici, in quanto la Cassa Sovvenzioni, per essere destinata anche a personale di altri Ministeri non considerati nella delega, non poteva essere soppressa dal legislatore delegato; ne' essi introducono una irragionevole disparita' di trattamento tra il personale in questione ed il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, che ha potuto mantenere, insieme all'iscrizione di diritto ai fondi di previdenza di nuova istituzione, anche l'iscrizione alle preesistenti casse di previdenza, stante la sostanziale diversita' di situazioni in cui versano le diverse Casse - e quindi i soci - alimentate le une dalla sola contribuzione degli iscritti e l'altra (la Cassa Sovvenzioni) anche da proventi pubblici; ne', infine, il fatto che la liquidazione della indennita' spettante agli ex soci debba essere determinata con riferimento alla consistenza patrimoniale della Cassa alla data del 31 dicembre 1972 consente di ipotizzare, per effetto della svalutazione monetaria, una sorta di prelievo fiscale in danno degli ex soci privo dei requisiti richiesti dall'art. 53 Cost., perche' e' da tale data che i dipendenti in questione, stante l'incompatibilita' tra l'appartenenza alla Cassa Sovvenzioni e l'iscrizione al Fondo di previdenza, sono stati spogliati della veste di socio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 Cost. - degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte