Sentenza 59/1985 (ECLI:IT:COST:1985:59)
Massima numero 10755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
07/03/1985; Decisione del
07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 59/85. ELEZIONI - PROFESSIONISTI CONVENZIONATI CON LE U.S.L. COMPRENDENTI COMUNI CON NON PIU' DI 30 MILA ABITANTI - INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 59/85. ELEZIONI - PROFESSIONISTI CONVENZIONATI CON LE U.S.L. COMPRENDENTI COMUNI CON NON PIU' DI 30 MILA ABITANTI - INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella parte in cui non prevede la incompatibilita' alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, di professionisti convenzionati con unita' sanitarie locali comprendenti il territorio di detti comuni, l'art. 8, n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154, non si pone in contrasto con i principi dell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e del buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, giacche' il Sindaco di un Comune non partecipa, in quanto tale, alla formazione degli uffici direttivi delle U.S.L., ne' esercita alcun controllo sul funzionamento di queste. Ne' dalla circostanza che lo stesso art. 8, n. 2, mentre consente la eleggibilita' a sindaco dei suddetti professionisti nei cennati Comuni, non la consente in quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, trattandosi di fattispecie non identiche, puo' farsi derivare una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento aqgli artt. 3, 51 e 97 Cost. - dell'art. 8, n. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154).
Nella parte in cui non prevede la incompatibilita' alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, di professionisti convenzionati con unita' sanitarie locali comprendenti il territorio di detti comuni, l'art. 8, n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154, non si pone in contrasto con i principi dell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e del buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, giacche' il Sindaco di un Comune non partecipa, in quanto tale, alla formazione degli uffici direttivi delle U.S.L., ne' esercita alcun controllo sul funzionamento di queste. Ne' dalla circostanza che lo stesso art. 8, n. 2, mentre consente la eleggibilita' a sindaco dei suddetti professionisti nei cennati Comuni, non la consente in quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, trattandosi di fattispecie non identiche, puo' farsi derivare una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento aqgli artt. 3, 51 e 97 Cost. - dell'art. 8, n. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte