Sentenza 281/2020 (ECLI:IT:COST:2020:281)
Massima numero 42942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  01/12/2020;  Decisione del  01/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42934  42935  42936  42937  42938  42939  42940  42941  42943  42944  42945  42946  42947  42948


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Punti di primo intervento presso i presidi ospedalieri riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie - Allestimento di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., nonché all'art. 5, n. 16), dello statuto speciale, dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che modifica l'art. 34, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2014, prevedendo che i punti di primo intervento esistenti presso i presidi ospedalieri della Regione, riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, siano dotati di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza. Il d.m. n. 70 del 2015 - indicato quale disposizione interposta, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia - richiede forme di raccordo tra presidi territoriali e pronto soccorso, consentendo altresì nei punti di primo intervento il trattamento delle urgenze minori e una prima stabilizzazione del paziente. La disposizione regionale impugnata, in tal senso, si è limitata a consentire lo svolgimento proprio di quelle attività di raccordo con il servizio di pronto soccorso consentite dalle norme statali, senza che possa quindi configurarsi alcuna lesione della normativa statale interposta.

La determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera deve essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 207, n. 192 del 2017, n. 126 del 2017, n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/07/2019  n. 9  art. 74  co. 3

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  16/10/2014  n. 17  art. 34  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Altri parametri e norme interposte

decreto ministeriale  02/04/2015  n. 70  art.