Ordinanza 61/1985 (ECLI:IT:COST:1985:61)
Massima numero 10757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  07/03/1985;  Decisione del  07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10758


Titolo
ORD. 61/85 A. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - CASI DI ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE - MANCATA COMPRENSIONE TRA DI ESSI DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA ELETTORALE - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerita' delle cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie, non si spinga al di la' della speciale disciplina per esse stabilita, senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte