Ordinanza 61/1985 (ECLI:IT:COST:1985:61)
Massima numero 10758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
07/03/1985; Decisione del
07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10757
Titolo
ORD. 61/85 B. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PROPOSTE DAGLI ISTITUTI ASSICURATORI - ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE - RAZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 61/85 B. TERMINI - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE IN PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PROPOSTE DAGLI ISTITUTI ASSICURATORI - ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE - RAZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavori, sussiste la stessa ratio di speditezza che giustifica l'esclusione dalla sospensione delle controversie promosse dai lavoratori assicurati, in quanto la sollecita decisione delle dette controversie promosse dagli istituti previdenziali e' correlata alla necessita', in cui versano gli stessi enti, di procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla loro funzione istituzionale e cosi' fornire le prestazioni dovute. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavoro).
Per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavori, sussiste la stessa ratio di speditezza che giustifica l'esclusione dalla sospensione delle controversie promosse dai lavoratori assicurati, in quanto la sollecita decisione delle dette controversie promosse dagli istituti previdenziali e' correlata alla necessita', in cui versano gli stessi enti, di procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla loro funzione istituzionale e cosi' fornire le prestazioni dovute. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavoro).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte