Ordinanza 62/1985 (ECLI:IT:COST:1985:62)
Massima numero 10759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  07/03/1985;  Decisione del  07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 62/85. PROCESSO CIVILE- ESECUZIONE FORZATA DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- OPPOSIZIONE A PRECETTO - NOTIFICAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La forma di notificazione prevista dall'art. 480, terzo comma, a norma del quale, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, le notificazioni si eseguono presso la cancelleria del giudice stesso ed il cancelliere non e' tenuto a darne notizia alla parte interessata, non contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto detta forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi e' a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce ne' rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben puo' con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere cosi' alla sua difesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 480, terzo comma c.p.c.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte