Ordinanza 63/1985 (ECLI:IT:COST:1985:63)
Massima numero 10760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  07/03/1985;  Decisione del  07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 63/85. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI TELEFONI PUBBLICI - FACOLTA' DI RISCATTO DEI PERIODI DI SERVIZIO MILITARE - MODALITA' DI ESERCIZIO - OMESSA VALUTAZIONE NELLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine ala rilevanza della proposta questione ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie, si elude il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione, eppertanto la questione va dichiarata inammissibile. (Manifesta inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, nella parte in cui, subordinando l'esercizio della facolta' di riscatto dei periodi di servizio militare alla iscrizione in atto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, esclude tale facolta' per i pensionati del medesino fondo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte