Ordinanza 64/1985 (ECLI:IT:COST:1985:64)
Massima numero 10761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  07/03/1985;  Decisione del  07/03/1985
Deposito del 08/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 64/85. PRIVILEGIO - CREDITI DI PRESTATORI D'OPERA INTELLETTUALE - COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUL PREZZO DEGLI IMMOBILI - MANCATA PREVISIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione ne' il minimo riferimento al caso di specie, si elude il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione, pertanto la questione va dichiarata inammissibile. (Manifesta inammissibilita', in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2776 cod. civ., in relazione all'art. 2751-bis , n. 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che i crediti indicati nell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sono collocati sul prezzo degli immobili in via sussidiaria, con preferenza solo rispetto ai debiti chirografari e non anche rispetto ad ogni altro credito anche se assistito da ipoteca).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte