Sentenza 67/1985 (ECLI:IT:COST:1985:67)
Massima numero 10765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/03/1985; Decisione del
19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/85 B. IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - SUCCESSIONE NELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RESPONSABILITA' PASSIVA DEI COEREDI SOLIDALE ANZICHE' PARZIARIA - PRETESA POSSIBILITA' DI NOTIFICARE L'ACCERTAMENTO A UNO SOLO DEI CONDEBITORI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 67/85 B. IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - SUCCESSIONE NELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RESPONSABILITA' PASSIVA DEI COEREDI SOLIDALE ANZICHE' PARZIARIA - PRETESA POSSIBILITA' DI NOTIFICARE L'ACCERTAMENTO A UNO SOLO DEI CONDEBITORI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, concernente la solidarieta' fra coeredi nel debito di imposte dirette del de cuius, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa dei contribuenti, in cui si incorrerebbe qualora l'Amministrazione finanziaria notificasse l'accertamento solo "al piu' inerte e meno combattivo" dei coeredi, per poi farlo valere nei confronti degli altri condebitori. A parte che la Corte ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma in questione nel senso di considerare la notifica a uno solo dei condebitori idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione da parte degli altri, le ordinanze di rimessione non recano infatti alcuna motivazione sulla ricorrenza del presupposto della questione, cioe' sulla mancata notificazione dell'accertamento, nei rispettivi casi concreti, a tutti i coeredi condebitori. - S. n. 48 del 1968.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, concernente la solidarieta' fra coeredi nel debito di imposte dirette del de cuius, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa dei contribuenti, in cui si incorrerebbe qualora l'Amministrazione finanziaria notificasse l'accertamento solo "al piu' inerte e meno combattivo" dei coeredi, per poi farlo valere nei confronti degli altri condebitori. A parte che la Corte ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma in questione nel senso di considerare la notifica a uno solo dei condebitori idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione da parte degli altri, le ordinanze di rimessione non recano infatti alcuna motivazione sulla ricorrenza del presupposto della questione, cioe' sulla mancata notificazione dell'accertamento, nei rispettivi casi concreti, a tutti i coeredi condebitori. - S. n. 48 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte