Sentenza 67/1985 (ECLI:IT:COST:1985:67)
Massima numero 10766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/03/1985; Decisione del
19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/85 C. IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - SUCCESSIONE NELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RESPONSABILITA' PASSIVA DEI COEREDI SOLIDALE ANZICHE' PARZIARIA - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - IRRILEVANZA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA SUCCESSIONE NEL DEBITO DI IMPOSTE INDIRETTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 67/85 C. IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - SUCCESSIONE NELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RESPONSABILITA' PASSIVA DEI COEREDI SOLIDALE ANZICHE' PARZIARIA - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - IRRILEVANZA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA SUCCESSIONE NEL DEBITO DI IMPOSTE INDIRETTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che dispone la solidarieta' passiva fra coeredi nel debito ereditario relativo alle imposte dirette, prescindendo dall'iscrizione a ruolo della obbligazione tributaria, non viola i limiti fissati con la delega conferita dall'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1 indebitamente innovando, oltre i limiti della delega stessa, rispetto al previgente art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 1401 del 1922, in quanto tale norma, che prevedeva la solidarieta' passiva tributaria fra i coeredi solo nel caso di iscrizione a ruolo, importa soltanto che la disposizione ha esplicito riguardo alla fase della realizzazione o riscossione del credito tributario, la quale avveniva, appunto, per le imposte in discorso, con tale modalita'. Ne', per altro aspetto, la cennata solidarieta' viola il principio di eguaglianza, sia sotto il profilo dell'ingiustificato privilegio del fisco rispetto agli altri creditori del de cuius, stante l'esigenza, politicamente rilevante, di pronta, agevole e intera realizzazione che qualifica il credito tributario, in quanto l'entrata corrispondente e' direttamente destinata alla copertura delle spese pubbliche, nonche' la stessa struttura tecnico-giuridica del debito dei coeredi collegato alla successione mortis causa di un debitore unico; sia sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento fra coeredi dei debitori di imposte dirette e coeredi dei debitori di imposte indirette, per i quali non sarebbe prevista la solidarieta' passiva, in quanto la previsione generale della solidarieta' passiva per le sole imposte dirette trova ragionevole giustificazione nella differente natura e struttura delle imposte in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.- dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).
L'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che dispone la solidarieta' passiva fra coeredi nel debito ereditario relativo alle imposte dirette, prescindendo dall'iscrizione a ruolo della obbligazione tributaria, non viola i limiti fissati con la delega conferita dall'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1 indebitamente innovando, oltre i limiti della delega stessa, rispetto al previgente art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 1401 del 1922, in quanto tale norma, che prevedeva la solidarieta' passiva tributaria fra i coeredi solo nel caso di iscrizione a ruolo, importa soltanto che la disposizione ha esplicito riguardo alla fase della realizzazione o riscossione del credito tributario, la quale avveniva, appunto, per le imposte in discorso, con tale modalita'. Ne', per altro aspetto, la cennata solidarieta' viola il principio di eguaglianza, sia sotto il profilo dell'ingiustificato privilegio del fisco rispetto agli altri creditori del de cuius, stante l'esigenza, politicamente rilevante, di pronta, agevole e intera realizzazione che qualifica il credito tributario, in quanto l'entrata corrispondente e' direttamente destinata alla copertura delle spese pubbliche, nonche' la stessa struttura tecnico-giuridica del debito dei coeredi collegato alla successione mortis causa di un debitore unico; sia sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento fra coeredi dei debitori di imposte dirette e coeredi dei debitori di imposte indirette, per i quali non sarebbe prevista la solidarieta' passiva, in quanto la previsione generale della solidarieta' passiva per le sole imposte dirette trova ragionevole giustificazione nella differente natura e struttura delle imposte in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.- dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte