Sentenza 68/1985 (ECLI:IT:COST:1985:68)
Massima numero 10767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
19/03/1985; Decisione del
19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 68/85. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOLIDARIETA' FRA COEREDI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - PRETESA ESPOSIZIONE AD UN CARICO TRIBUTARIO ECCEDENTE LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 68/85. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOLIDARIETA' FRA COEREDI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - PRETESA ESPOSIZIONE AD UN CARICO TRIBUTARIO ECCEDENTE LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione normativa della solidarieta' sostanziale fra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione non espone il coerede cui e' stato notificato l'accertamento tributario ad un carico tributario eccedente la sua capacita' contributiva, in quanto, relativamente all'imposta di successione, la capacita' contributiva non e' misurata dal valore dei beni oggetto della tramissione mortis causa, bensi`, secondo criteri diversi e di maggiore ampiezza, dal patrimonio ereditario unitariamente considerato, in relazione alla natura del fenomeno dell'eredita' come successione di uno o piu' soggetti ad un altro, indipendentemente dai trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa e dalla loro consistenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., degli artt. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 12, primo comma, del d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, per i quali ognuno dei coeredi risponde per l'intero debito dell'imposta di successione, salva l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori). - S. nn. 174/1975; 77 e 103/1967; 200/1976.
La previsione normativa della solidarieta' sostanziale fra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione non espone il coerede cui e' stato notificato l'accertamento tributario ad un carico tributario eccedente la sua capacita' contributiva, in quanto, relativamente all'imposta di successione, la capacita' contributiva non e' misurata dal valore dei beni oggetto della tramissione mortis causa, bensi`, secondo criteri diversi e di maggiore ampiezza, dal patrimonio ereditario unitariamente considerato, in relazione alla natura del fenomeno dell'eredita' come successione di uno o piu' soggetti ad un altro, indipendentemente dai trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa e dalla loro consistenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., degli artt. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 12, primo comma, del d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, per i quali ognuno dei coeredi risponde per l'intero debito dell'imposta di successione, salva l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori). - S. nn. 174/1975; 77 e 103/1967; 200/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte