Sentenza 70/1985 (ECLI:IT:COST:1985:70)
Massima numero 10770
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  19/03/1985;  Decisione del  19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10769  10771  10772


Titolo
SENT. 70/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - INQUINAMENTO DELLE ACQUE - PROCEDIMENTI PENALI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - CONTENUTO - INVITI A PROVVEDERE, ORDINI, PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE - DIFFIDE - ILLEGITTIMA IMPOSIZIONE DI UN FACERE - PRESUPPONE POTERI DI INTERVENTO NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI COSTITUZIONALMENTE RISERVATE ALLE REGIONI - INCOMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDIZIARI - ANNULLAMENTO.

Testo
Agli organi giurisdizionali non spetta alcun potere d'intervento nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente riservate alle Regioni, tenuto conto di quanto gia' affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale l'art. 113, ultimo comma, Cost. "rinviando alla legge la determinazione degli organi giudiziari abilitati ad annullare gli atti della pubblica amministrazione" "con cio' stesso" "esclude che spetti alle autorita' giudiziarie ordinarie di annullare gli atti amministrativi in mancanza di una previsione di legge; ed a piu' forte ragione comporta che tali autorita' non possano contrapporsi o sovrapporsi alle autorita' amministrative, arrogandosi poteri che per legge vadano esercitati, dall'esecutivo, in forme e con precedimenti prefissati. Pertanto, non spetta ad organi giudiziari di emanare atti contenenti l'invito al Presidente di una giunta regionale (nella specie quella Toscana) ad adottare provvedimenti di competenza regionale in materia d'inquinamento delle acque ed a comunicare i provvedimenti presi al riguardo, in quanto tali "inviti", fuoriescono dallo schema del processo penale (ancorche' emessi nel corso di esso), mirando ad imporre un facere determinato, coincidente con l'ottemperanza all'invito e intendono prefigurare l'illiceita' penale della loro eventuale elusione dettando le linee dell'indirizzo amministrativo regionale, in cio' sostituendosi agli organi regionali competenti; di conseguenza, debbono essere annullati i provvedimenti emessi in tal senso dal Pretore di Pisa l'8 febbraio 1984, dal Pretore di Cascina il 25 febbraio 1984, dal Pretore di S. Miniato il 7 marzo 1984 e dal Pretore di Pontedera l'8 marzo 1984. - S. 150/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte