Sentenza 70/1985 (ECLI:IT:COST:1985:70)
Massima numero 10771
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  19/03/1985;  Decisione del  19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10769  10770  10772


Titolo
SENT. 70/85 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE(GIUDIZIO PER) - INQUINAMENTO DELLE ACQUE - PROCEDIMENTI PENALI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSESSORE DELLA GIUNTA - OGGETTO - OPERE DI BONIFICA - PREDISPOSIZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO - OMESSO O RITARDATO ESERCIZIO DI FUNZIONI LEGISLATIVE - MATERIA DI SPETTANZA REGIONALE DISCIPLINABILE SULLA BASE DI LIBERE SCELTE POLITICHE - INSINDACABILITA' DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ANNULLAMENTO DEI MANDATI ED ORDINI DI COMPARIZIONE.

Testo
Le funzioni legislative e di indirizzo politico connotano il livello costituzionale della autonomia garantita alle Regioni e l'esercizio di esse, riservato al Consiglio regionale, non puo' essere sindacato da organi giurisdizionali. Infatti, l'inosservanza delle prescrizioni di leggi statali, puo' dar luogo solo a responsabilita' politica ed all'eventuale sanzione dello scioglimento del Consiglio (art. 26 Cost.), giacche' le attivita' legislative e d'indirizzo politico non danno mai luogo a responsabilita' penale, civile o amministrativa, essendo coperte dall'eccezionale guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., la quale non intende certo assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale. Pertanto, non spetta ad organi giudiziari di procedere all'accertamento di eventuali responsabilita' penali del Presidente o di un assessore regionale per la ritardata approvazione di leggi regionali previste da leggi statali: nel caso di specie, riguardante la Regione Toscana, la legge di delega a Comuni o Province della funzione di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e la legge di spesa che consentisse la predisposizione di fondi di investimento necessari al finanziamento di opere di bonifica ed all'attuazione dei piani e programmi all'uopo necessari per evitare il degrado idrogeologico. Di conseguenza, debbono essere annullati limitatamente al capo a) il mandato di comparizione emesso il 25 gennaio 1983 dal Pretore di Firenze e l'ordine di comparizione per la parte relativa alla responsabilita' del Presidente della Giunta regionale in ordine alla omessa predisposizione di fondi di investimento necessari al finanziamento di opere di bonifica, emesso il 21 luglio 1983 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa. - S. 69/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 4

Altri parametri e norme interposte