Sentenza 70/1985 (ECLI:IT:COST:1985:70)
Massima numero 10772
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
19/03/1985; Decisione del
19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/85 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE TOSCANA - INQUINAMENTO DELLE ACQUE - OPERE DI BONIFICA - ATTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DA LEGGI STATALI - MANCATA ADOZIONE - PROCEDIMENTI PENALI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DI ASSESSORI - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FRA GLI ORGANI REGIONALI - IDENTIFICAZIONE NEGLI ATTI GIURISDIZIONALI RITENUTA ERRATA - RICHIESTA, DA PARTE DELLA REGIONE RICORRENTE, DI CORREZIONE - INCOMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A SINDACARE ERRORI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 70/85 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE TOSCANA - INQUINAMENTO DELLE ACQUE - OPERE DI BONIFICA - ATTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DA LEGGI STATALI - MANCATA ADOZIONE - PROCEDIMENTI PENALI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DI ASSESSORI - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FRA GLI ORGANI REGIONALI - IDENTIFICAZIONE NEGLI ATTI GIURISDIZIONALI RITENUTA ERRATA - RICHIESTA, DA PARTE DELLA REGIONE RICORRENTE, DI CORREZIONE - INCOMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A SINDACARE ERRORI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
I conflitti previsti dall'art. 39 della l. n. n. 87 del 1953, possono avere ad oggetto solo gli atti invasivi della sfera di competenze costituzionalmente attribuite a Stato e Regioni e non anche vicende in cui non si controverte della spettanza ad uno di tali enti di determinate attribuzioni, bensi' solo della spettanza di queste all'uno od all'altro degli organi dell'ente medesimo. Deve, infatti, trovare conferma l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale secondo il quale sono "idonei a dar luogo a conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni" "anche atti giurisdizionali o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali" "quante volte si assuma che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente"; ma va esclusa l'ammissibilita' dei ricorsi quando con essi si pretenda di "censurare il modo come la giurisdizione si e' concretemente esplicata, denunciando errori in iudicando nei quali il giudice" "sarebbe incorso". (Inammissibilita' dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, avverso atti di organi giurisdizionali riguardanti processi penali, per il compimento, ovvero il mancato o tardivo compimento, di atti amministrativi da parte del Presidente della giunta regionale o assessori regionali, sollevati sotto il profilo che i giudici sarebbero incorsi in errore nell'identificare i soggetti cui spettavano le funzioni amministrative in questione). - S. nn. 289/1974; 30 e 31/1980; O. nn. 77 e 98/1981.
I conflitti previsti dall'art. 39 della l. n. n. 87 del 1953, possono avere ad oggetto solo gli atti invasivi della sfera di competenze costituzionalmente attribuite a Stato e Regioni e non anche vicende in cui non si controverte della spettanza ad uno di tali enti di determinate attribuzioni, bensi' solo della spettanza di queste all'uno od all'altro degli organi dell'ente medesimo. Deve, infatti, trovare conferma l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale secondo il quale sono "idonei a dar luogo a conflitti di attribuzioni tra Stato e Regioni" "anche atti giurisdizionali o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali" "quante volte si assuma che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente"; ma va esclusa l'ammissibilita' dei ricorsi quando con essi si pretenda di "censurare il modo come la giurisdizione si e' concretemente esplicata, denunciando errori in iudicando nei quali il giudice" "sarebbe incorso". (Inammissibilita' dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, avverso atti di organi giurisdizionali riguardanti processi penali, per il compimento, ovvero il mancato o tardivo compimento, di atti amministrativi da parte del Presidente della giunta regionale o assessori regionali, sollevati sotto il profilo che i giudici sarebbero incorsi in errore nell'identificare i soggetti cui spettavano le funzioni amministrative in questione). - S. nn. 289/1974; 30 e 31/1980; O. nn. 77 e 98/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte