Sentenza 71/1985 (ECLI:IT:COST:1985:71)
Massima numero 10773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
19/03/1985; Decisione del
19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 71/85. IMPIEGO PUBBLICO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO - DIFFERENZE DI TRATTAMENTO TRA PUBBLICI IMPIEGATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 71/85. IMPIEGO PUBBLICO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO - DIFFERENZE DI TRATTAMENTO TRA PUBBLICI IMPIEGATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il beneficio concesso ai dipendenti pubblici ex combattenti, consistente nell'attribuzione di tre aumenti periodici straordinari, in aggiunta a quelli consentiti come limite massimo dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro, calcolati non piu' secondo le percentuali previste dai singoli ordinamenti delle varie Amministrazioni, bensi' secondo quella statuita per gli impiegati civili dello Stato, non introduce una ingiustificata diversita' di trattamento all'interno della generale categoria dei dipendenti pubblici, ne' puo' dirsi che pregiudichi il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto, da un lato la differenziata situazione retributiva esistente nei diversi settori pubblici in cui si inserisce il provvedimento di favore, non puo' non essere rispecchiata cosi' com'e' e dall'altro, in tema di aumenti oltre il tetto massimo, il legislatore ben puo' discrezionalmente perequare la generale categoria dei pubblici dipendenti al livello minimo previsto dalla disciplina concernente gli impiegati civili dello Stato, senza con cio' comprimere le aspettative degli interessati in relazione alla logica dei singoli ordinamenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e 3, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824). - S. n. 194/1976.
Il beneficio concesso ai dipendenti pubblici ex combattenti, consistente nell'attribuzione di tre aumenti periodici straordinari, in aggiunta a quelli consentiti come limite massimo dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro, calcolati non piu' secondo le percentuali previste dai singoli ordinamenti delle varie Amministrazioni, bensi' secondo quella statuita per gli impiegati civili dello Stato, non introduce una ingiustificata diversita' di trattamento all'interno della generale categoria dei dipendenti pubblici, ne' puo' dirsi che pregiudichi il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto, da un lato la differenziata situazione retributiva esistente nei diversi settori pubblici in cui si inserisce il provvedimento di favore, non puo' non essere rispecchiata cosi' com'e' e dall'altro, in tema di aumenti oltre il tetto massimo, il legislatore ben puo' discrezionalmente perequare la generale categoria dei pubblici dipendenti al livello minimo previsto dalla disciplina concernente gli impiegati civili dello Stato, senza con cio' comprimere le aspettative degli interessati in relazione alla logica dei singoli ordinamenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e 3, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824). - S. n. 194/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte