Sentenza 72/1985 (ECLI:IT:COST:1985:72)
Massima numero 10774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/03/1985;  Decisione del  19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10775


Titolo
SENT. 72/85 A. REGIONE LOMBARDIA - ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 1976-1978 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - TERMINE PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE - PROROGA INTRODOTTA CON LEGGE REGIONALE - RICORSO DELLO STATO - QUESTIONI NON DEDOTTE NEL RINVIO GOVERNATIVO DELLA LEGGE PER RIESAME - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il procedimento previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnativa delle leggi regionali viziate di incostituzionalita' e' unitario e non e' possibile distinguere in esso, come due fasi autonome, il rinvio al Consiglio regionale per il riesame della legge e la eventuale impugnativa di questa dinanzi alla Corte per vizio di incostituzionalita'. In ragione di cio', la Corte ha costantemente ritenuto l'inammissibilita' del ricorso o dei motivi in esso svolti che non presentino la necessaria corrispondenza - intesa questa, quanto meno, come omogeneita' ed identita' di contenuti - tra le censure svolte nel ricorso ed i motivi del precedente rinvio. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale proposte, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Lombardia approvata il 3 gennaio 1980 e riapprovata il 13 marzo 1980 - concernente i trattamenti erogati al personale per lavoro straordinario - in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 119 Cost., non richiamati nel precedente atto di rinvio). - SS. nn. 8/1967; 147/1972; 123/1975; 132/1975; 92/1976; 127/1976; 212/1976; 107/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte