Sentenza 72/1985 (ECLI:IT:COST:1985:72)
Massima numero 10775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
19/03/1985; Decisione del
19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10774
Titolo
SENT. 72/85 B. REGIONE LOMBARDIA - ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 1976-1978 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - TERMINE PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE - PROROGA INTRODOTTA CON LEGGE REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 72/85 B. REGIONE LOMBARDIA - ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 1976-1978 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - TERMINE PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE - PROROGA INTRODOTTA CON LEGGE REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale che, recependo l'accordo per il contratto unico nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario, introduce una deroga al trattamento in esso previsto, prorogando ulteriormente, rispetto alla previsione del menzionato accordo, il periodo di fruizione del miglior trattamento per lavoro straordinario fino ad allora goduto, non viola l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto l'autonomia delle regioni e la correlata riserva di legge, ivi prevista, in materia di ordinamento degli uffici, comportano che la legge regionale non si debba limitare alla pura e semplice riproduzione dell'accordo sindacale nazionale ma possa adeguarlo, quando sia necessario, alla peculiarita' del funzionamento degli uffici ed alla disponibilita' del bilancio regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Lombardia approvata il 3 gennaio 1980 e riapprovata il 13 marzo 1980, con la quale sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1980 i trattamenti erogati al personale dipendente per lavoro straordinario, piu' favorevoli rispetto a quelli previsti dall'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e limitati, per la detta pattuizione, al 31 dicembre 1979). - SS. nn. 290/1984; 219/1984.
La legge regionale che, recependo l'accordo per il contratto unico nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario, introduce una deroga al trattamento in esso previsto, prorogando ulteriormente, rispetto alla previsione del menzionato accordo, il periodo di fruizione del miglior trattamento per lavoro straordinario fino ad allora goduto, non viola l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto l'autonomia delle regioni e la correlata riserva di legge, ivi prevista, in materia di ordinamento degli uffici, comportano che la legge regionale non si debba limitare alla pura e semplice riproduzione dell'accordo sindacale nazionale ma possa adeguarlo, quando sia necessario, alla peculiarita' del funzionamento degli uffici ed alla disponibilita' del bilancio regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Lombardia approvata il 3 gennaio 1980 e riapprovata il 13 marzo 1980, con la quale sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1980 i trattamenti erogati al personale dipendente per lavoro straordinario, piu' favorevoli rispetto a quelli previsti dall'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e limitati, per la detta pattuizione, al 31 dicembre 1979). - SS. nn. 290/1984; 219/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte