Sentenza 74/1985 (ECLI:IT:COST:1985:74)
Massima numero 10777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/03/1985;  Decisione del  19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 74/85. LIBERTA' PERSONALE - MISURE CAUTELARI ADOTTABILI DAL COMANDANTE NEI CONFRONTI DEL MILITARE - INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - APPLICABILITA' DI NORME DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE ORDINARIO.

Testo
Ove non ricorrano le condizioni richieste dall'art. 13, terzo comma, Cost., le autorita' diverse da quella giudiziaria non possono adottare in via provvisoria misure limitative della liberta' personale. Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 13 Cost., dell'art. 309 c.p.m.p., a norma del quale, fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorche' non soggetto alla giurisdizione militare, non puo' essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorita' giudiziaria, "salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare". Peraltro, tale declaratoria d'incostituzionalita', che colpisce anzitutto la previsione di dette misure cautelari, coinvolge - per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la prima e la seconda parte dell'articolo - l'intero art. 309 c.p.m.p., cosicche' a disciplinare l'"arresto fuori dei casi di flagranza" nei confronti dei militari in servizio alle armi potranno subentrare - nell'attesa di un intervento legislativo - le vigenti disposizioni del diritto processuale penale ordinario, com'e' logico che sia, quando si tratta di reati non soggetti alla giurisdizione militare, e come discende automaticamente dall'art. 261 cod. pen. mil. di pace, quando si tratta di reati soggetti alla giurisdizione militare. Il che significa, essenzialmente, applicabilita' del fermo di polizia anche ai militari in servizio, secondo le prescrizioni attualmente contemplate dal piu' volte novellato art. 238 e dall'art. 238-bis cod. proc. pen.. - S. 68/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte