Ordinanza 75/1985 (ECLI:IT:COST:1985:75)
Massima numero 10778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  19/03/1985;  Decisione del  19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 75/85. EDILIZIA ED URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - SANZIONI - PRETESA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con numerose pronunce la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, e, con specifico riguardo all'uso del termine "lottizzazione", ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, proposta sotto il profilo che tale articolo non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" da esso usato sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorieta' dell'azione penale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte