Ordinanza 78/1985 (ECLI:IT:COST:1985:78)
Massima numero 10782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
19/03/1985; Decisione del
19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 78/85. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - REGIME PREVISTO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - MANCATA ESTENSIONE AI COMPLESSI ADIBITI A SERVIZI - NECESSITA' DI SCELTE DISCREZIONALI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 78/85. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - REGIME PREVISTO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - MANCATA ESTENSIONE AI COMPLESSI ADIBITI A SERVIZI - NECESSITA' DI SCELTE DISCREZIONALI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi, al regime previsto per gli insediamenti produttivi, sollevata sotto il profilo che esso comporterebbe un'"ingiustificata disparita' di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione". Infatti, analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili, argomentando che, in nome del principio di eguaglianza, la Corte non e' abilitata a esercitare scelte di esclusiva spettanza del legislatore. - S. n. 314/1983.
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi, al regime previsto per gli insediamenti produttivi, sollevata sotto il profilo che esso comporterebbe un'"ingiustificata disparita' di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione". Infatti, analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili, argomentando che, in nome del principio di eguaglianza, la Corte non e' abilitata a esercitare scelte di esclusiva spettanza del legislatore. - S. n. 314/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte