Militari – Ordinamento militare – Benefici – Scatti per invalidità di servizio – Proroga delle misure limitative degli incrementi retributivi e del c.d. blocco stipendiale per il 2014 – Inclusione – Denunciata irragionevolezza e violazione della tutela in caso di invalidità e malattia – Difetto di rilevanza – Inammissibilità della questione. (Classif. 152002).
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013, che ha prolungato per l’anno 2014 gli effetti del regime di blocco degli adeguamenti o dei miglioramenti stipendiali, senza disporre una deroga per gli scatti per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 cod. ordin. militare. Dal momento che l’atto di riconoscimento da cui è sorto il diritto a tale beneficio è stato adottato nel 2012, la disciplina di blocco applicabile ratione temporis è da individuarsi in quella vigente a tale data, che ha disposto il blocco per il triennio 2011-2013, e non in quella censurata, che ne ha solo prolungato gli effetti; il rimettente, peraltro, censura solo la norma regolamentare e non anche la sua fonte di legittimazione.