Sentenza 207/2024 (ECLI:IT:COST:2024:207)
Massima numero 46611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  30/10/2024;  Decisione del  30/10/2024
Deposito del 19/12/2024; Pubblicazione in G. U. 27/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46610  46612  46613  46614


Titolo
Militari – Ordinamento militare – Benefici – Scatti per invalidità di servizio – Proroga delle misure limitative degli incrementi retributivi e del c.d. blocco stipendiale per il 2014 – Inclusione – Denunciata irragionevolezza e violazione della tutela in caso di invalidità e malattia – Difetto di rilevanza – Inammissibilità della questione. (Classif. 152002).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013, che ha prolungato per l’anno 2014 gli effetti del regime di blocco degli adeguamenti o dei miglioramenti stipendiali, senza disporre una deroga per gli scatti per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 cod. ordin. militare. Dal momento che l’atto di riconoscimento da cui è sorto il diritto a tale beneficio è stato adottato nel 2012, la disciplina di blocco applicabile ratione temporis è da individuarsi in quella vigente a tale data, che ha disposto il blocco per il triennio 2011-2013, e non in quella censurata, che ne ha solo prolungato gli effetti; il rimettente, peraltro, censura solo la norma regolamentare e non anche la sua fonte di legittimazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  04/09/2013  n. 122  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte