Ordinanza 82/1985 (ECLI:IT:COST:1985:82)
Massima numero 10787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
19/03/1985; Decisione del
19/03/1985
Deposito del 20/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10786
Titolo
ORD. 82/85 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - EDILIZIA ABITATIVA - REGIME DELLE ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA - EFFETTI INDIRETTI DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DEGLI ESPROPRIATI - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 82/85 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - EDILIZIA ABITATIVA - REGIME DELLE ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA - EFFETTI INDIRETTI DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DEGLI ESPROPRIATI - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 24, primo comma, della l. della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 - censurato in via subordinata all'accoglimento della questione relativa all'art. 12, primo comma - nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione che, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, otterrebbe l'espropriato mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici. Tale questione, infatti, e' stata gia' dichiarata inammissibile, le paventate conseguenze potendo verificarsi solo se ed in quanto il legislatore alto atesino, nel ridefinire, in seguito alla decisione della Corte, il regime indennitario, non dovesse tener conto di tale trattamento di favore. - S. n. 231/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 24, primo comma, della l. della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 - censurato in via subordinata all'accoglimento della questione relativa all'art. 12, primo comma - nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione che, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, otterrebbe l'espropriato mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici. Tale questione, infatti, e' stata gia' dichiarata inammissibile, le paventate conseguenze potendo verificarsi solo se ed in quanto il legislatore alto atesino, nel ridefinire, in seguito alla decisione della Corte, il regime indennitario, non dovesse tener conto di tale trattamento di favore. - S. n. 231/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte