Sentenza 86/1985 (ECLI:IT:COST:1985:86)
Massima numero 10792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
27/03/1985; Decisione del
27/03/1985
Deposito del 28/03/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 86/85. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - ENTI E BENI ECCLESIASTICI - IMMOBILI APPARTENENTI AI BENEFICI ECCLESIASTICI - PREVISTA ESENZIONE IN.V.IM. - IMMOBILI APPARTENENTI AD ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE NON CATTOLICHE - FATTISPECIE OPERA PIA "FOA" E ASILO INFANTILE "LEVI" DELLE COMUNITA' ISRAELITICHE - ESCLUSIONE DALL'ESONERO IN.V.IM. - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 86/85. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - ENTI E BENI ECCLESIASTICI - IMMOBILI APPARTENENTI AI BENEFICI ECCLESIASTICI - PREVISTA ESENZIONE IN.V.IM. - IMMOBILI APPARTENENTI AD ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE NON CATTOLICHE - FATTISPECIE OPERA PIA "FOA" E ASILO INFANTILE "LEVI" DELLE COMUNITA' ISRAELITICHE - ESCLUSIONE DALL'ESONERO IN.V.IM. - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, sicche' la Corte non puo' estenderne l'ambito di applicazione se non quando lo esiga la ratio di tali benefici. La quale cosa e' da escludere che ricorra nel caso dell'esenzione dall'IN.V.IM. accordata ai benefici ecclesiastici, non estensibile, per mancanza di omogeneita' della rispettive situazioni, ad altre istituzioni religiose o parareligiose, cattoliche o acattoliche, del tutto diverse, quali l'Opera pia "Foa" e l'Asilo infantile "Levi" collegati alla comunita' israelitica di Vercelli. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost. - dell'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui limita l'esonero dall'imposta di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 ai benefici ecclesiastici, escludendo dall'esonero stesso le suindicate istituzioni). - S. nn. 108/1983; 125/1957; 39/1965; 59/1958.
Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, sicche' la Corte non puo' estenderne l'ambito di applicazione se non quando lo esiga la ratio di tali benefici. La quale cosa e' da escludere che ricorra nel caso dell'esenzione dall'IN.V.IM. accordata ai benefici ecclesiastici, non estensibile, per mancanza di omogeneita' della rispettive situazioni, ad altre istituzioni religiose o parareligiose, cattoliche o acattoliche, del tutto diverse, quali l'Opera pia "Foa" e l'Asilo infantile "Levi" collegati alla comunita' israelitica di Vercelli. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost. - dell'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui limita l'esonero dall'imposta di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 ai benefici ecclesiastici, escludendo dall'esonero stesso le suindicate istituzioni). - S. nn. 108/1983; 125/1957; 39/1965; 59/1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 20
Altri parametri e norme interposte